Tematiche Contratto a termine per sostituzione
Contratto a termine per sostituzione
Il Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità) prevede in favore dei datori di lavoro uno sgravio contributivo per le assunzioni a tempo determinato, anche con contratto di somministrazione, di lavoratori in sostituzione dei dipendenti assenti perché in congedo di maternità, paternità o parentale (art. 4).
In particolare, alle aziende con meno di 20 dipendenti, viene riconosciuto uno sgravio contributivo del 50% e, se la sostituzione avviene con contratto di somministrazione, l’impresa utilizzatrice recupera dall’agenzia le somme corrispondenti allo sgravio da questa ottenuto.
Tali incentivi si applicano fino al compimento di 1 anno di età del figlio della lavoratrice o del lavoratore in congedo o per 1 anno dall’accoglienza del minore adottato o in affidamento.
Infine, il Testo Unico prevede che le stesse agevolazioni si applicano nelle aziende in cui operano lavoratrici autonome. Ed infatti, in caso di maternità e, comunque, entro il 1° anno di età del bambino o nel 1° anno di accoglienza del minore adottato o in affidamento, è possibile procedere all’assunzione di personale a tempo determinato, anche con contratto Di somministrazione, per un periodo massimo di 12 mesi.
In proposito, va segnalata la Circolare INPS n. 117/2000, che ha reso i primi chiarimenti ai fini dell’accesso all’agevolazione.
Inoltre, con messaggio n. 31/2001, l’INPS ha precisato che la sostituzione non implica necessariamente l’equivalenza delle qualifiche del sostituto e del sostituito, perché il datore di lavoro può legittimamente – in occasione dell’inserimento temporaneo di in nuovo dipendente - riorganizzare la distribuzione del lavoro nella sua azienda, per meglio far fronte alle esigenze connesse all’assenza del lavoratore, ferma restando l’equivalenza oraria delle prestazioni.
Infine, l’Interpello del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n.18/2015 chiarisce l’ammissibilità dell’incentivo anche per le assunzioni degli iscritti alla gestione previdenziale istituita presso l’INPGI (Istituto Nazionale di Previdenza Giornalisti Italiani), ferma restando la facoltà dell’Istituto di modularne il contenuto attraverso proprie delibere.