Tematiche Cooperative sociali

Approfondimento relativo agli incentivi dedicati alle cooperative sociali

Cooperative sociali

La Legge 8 novembre 1991, n. 381 disciplina le cooperative sociali che hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità per la promozione umana e l'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi (incluse le attività di cui all'art. 2, comma 1, lettere a, b, c, d, l, e p, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 112), nonché lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

A tal fine, si considerano persone svantaggiate: gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche  giudiziari, i soggetti in  trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'art. 21 della Legge 26 luglio 1975, n. 354 sull’Ordinamento penitenziario.

Le persone svantaggiate devono costituire almeno il 30% dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere soci della cooperativa stessa.

Considerato il quadro normativo così delineato e le finalità perseguite, la legge prevede delle agevolazioni in favore delle cooperative sociali (art. 4, Legge 8 novembre 1991, n. 381).

In particolare, le aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale dovute dalle cooperative sociali sono ridotte a zero relativamente alla retribuzione corrisposta alle persone svantaggiate.

L'Interpello n. 5/2015 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha peraltro chiarito che l'esonero contributivo riguarda anche il contributo ordinario destinato al finanziamento del Fondo di solidarietà residuale.

Inoltre, con riferimento alle retribuzioni corrisposte alle persone detenute o internate negli istituti penitenziari, agli ex degenti di ospedali psichiatrici giudiziari e alle persone condannate e internate ammesse al lavoro esterno ai sensi dell'art. 21 della Legge 26 luglio 1975, n. 354 sull’Ordinamento penitenziario, le aliquote sono ridotte nella misura percentuale individuata ogni due anni con Decreto del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze.

Gli sgravi contributivi relativi alle persone detenute o internate si applicano:

  • per un periodo di 18 mesi successivo alla cessazione dello stato di detenzione per i detenuti ed internati che hanno beneficiato di misure alternative alla detenzione o del lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354;
  • per un periodo di 24 mesi per i detenuti ed internati che non ne hanno beneficiato. 

Si segnala, a tal riguardo, la circolare dell’INPS n. 27/2019 con cui vengono dettagliatamente illustrate le condizioni e le modalità di accesso agli sgravi contributivi relativi all’assunzione di persone detenute o internate.

Inoltre, al fine di promuovere interventi diretti a salvaguardare l’occupazione e assicurare continuità all’esercizio delle attività imprenditoriali, la Legge di Bilancio 2022 (art. 1, comma 253-254) ha riconosciuto alle società cooperative costituite a partire dal 1° gennaio 2022 da lavoratori provenienti da aziende i cui titolari intendano trasferire ai lavoratori l’azienda, in cessione o in affitto, l’esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, per un periodo massimo di 24 mesi dalla data della costituzione della cooperativa, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite di 6.000 annui. Tuttavia, l’esonero non trova applicazione qualora il datore di lavoro dell’impresa oggetto di trasferimento, affitto o cessione ai lavoratori non abbia corrisposto ai propri dipendenti, nell’ultimo periodo d’imposta, retribuzioni almeno pari al 50% dell’ammontare complessivo dei costi sostenuti, con esclusione di quelli relativi alle materie prime e sussidiarie.

 

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