Focus On Circuiti nazionali di eccellenza e turismo organizzato

Approfondimento dedicato alla regolamentazione e valorizzazione di circuiti turistici nazionali di eccellenza, come prevista dal Codice del Turismo

Circuiti nazionali di eccellenza e turismo organizzato

Il Codice del Turismo dedica parte della disciplina alla regolamentazione e valorizzazione dei circuiti turistici nazionali d’eccellenza (Titolo V).

La finalità è promuovere un’offerta uniforme dei circuiti nazionali di eccellenza a sostegno dell'offerta e dell'immagine turistica dell'Italia, corrispondenti a contesti turistici omogenei costituenti eccellenze italiane, nonché veri e propri itinerari tematici lungo tutto il territorio nazionale (art. 22).

Tali circuiti, i percorsi, i prodotti e gli itinerari tematici omogenei che collegano Regioni diverse su tutto il territorio, tenendo conto anche della capacità ricettiva dei luoghi interessati, sono individuati come segue:

  • turismo della montagna;
  • turismo del mare;
  • turismo dei laghi e dei fiumi;
  • turismo della cultura;
  • turismo religioso;
  • turismo della natura e faunistico;
  • turismo dell'enogastronomia;
  • turismo termale e del benessere;
  • turismo dello sport e del golf;
  • turismo congressuale;
  • turismo giovanile;
  • turismo del made in Italy e della relativa attività industriale ed artigianale;
  • turismo delle arti e dello spettacolo.

Quanto al turismo culturale, la normativa vigente promuove la realizzazione di iniziative turistiche finalizzate a incentivare la valorizzazione del patrimonio storico-artistico, archeologico, architettonico e paesaggistico italiano (art. 24), anche mediante strumenti di programmazione negoziale che coinvolgono le amministrazioni interessate statali, regionali e locali.

Riguardo a settori specifici del turismo, il Codice rinvia alla disciplina di settore e, pertanto, mentre il turismo del benessere è soggetto alle previsioni del Codice, il turismo termale è invece disciplinato dalla Legge 24 ottobre 2000, n. 323 (art. 28).

L’agriturismo è disciplinato dal Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (art. 3) nonché nella Legge 20 febbraio 2006, n. 96, con la precisazione che - per quanto non previsto dalle norme di settore - soggiace alle previsioni del Codice del Turismo.


Contratti del turismo organizzato

In merito al turismo organizzato, a seguito delle modifiche apportate dal Decreto Legislativo 21 maggio 2018, n. 62, il Codice del Turismo disciplina nel dettaglio tutte le fasi che riguardano la vendita dei pacchetti e dei servizi turistici correlati, definendone preliminarmente l’ambito di applicazione (art. 32).

Infatti, le norme del Codice si applicano ai pacchetti offerti in vendita o venduti da professionisti a viaggiatori e ai servizi turistici collegati la cui offerta o vendita a viaggiatori è agevolata da professionisti, con espresso rinvio al Codice del Consumo (Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206) per quanto non disciplinato dal Codice del Turismo.

Dopo aver compiutamente definito tutti i servizi e le attività riconducibili al turismo organizzato, il Codice si sofferma sugli aspetti contrattuali di tale settore (articoli 34 e seguenti).

Particolare attenzione è posta alle informazioni precontrattuali che è tenuto a rendere il soggetto organizzatore o il venditore che, infatti, prima della conclusione del contratto di pacchetto turistico o di un'offerta corrispondente, devono fornire al viaggiatore il pertinente modulo informativo standard (Allegato A al Codice, parte I e parte II), oltre ad un serie di dettagliate informazioni aggiuntive (art. 34).

Importanti anche le previsioni riguardanti il contenuto del contratto di pacchetto turistico, che deve avere un linguaggio semplice, chiaro e leggibile, i documenti da fornire prima dell'inizio del pacchetto (art. 36), nonché la responsabilità del venditore (articoli 50-51 quater).

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