Focus On Strutture ricettive e agenzie di viaggio
Strutture ricettive e agenzie di viaggio
L’attività ricettiva è quella diretta alla produzione di servizi per l'ospitalità esercitata nelle strutture ricettive (art. 8, comma 2, del Decreto Legislativo 23 maggio 2011, n. 79).
Nell'ambito di queste attività, oltre alla prestazione del servizio ricettivo, rientrano la somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate, la fornitura di giornali, riviste, pellicole per uso fotografico e di registrazione audiovisiva o strumenti informatici, cartoline e francobolli alle persone alloggiate, nonché la gestione di attrezzature e strutture a carattere ricreativo, nel rispetto della vigente disciplina in materia di sicurezza.
Nella licenza di esercizio di attività ricettiva è ricompresa anche la licenza per la somministrazione di alimenti e bevande per le persone non alloggiate nella struttura, nonché, nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente, le attività legate al benessere della persona o all'organizzazione congressuale.
Le strutture ricettive si suddividono in (art. 8, comma 1 del Decreto Legislativo 23 maggio 2011, n. 79):
- strutture ricettive alberghiere e paralberghiere, cioè gli alberghi, i motels, i villaggi-albergo, le residenze turistico alberghiere, gli alberghi diffusi, le residenze d'epoca alberghiere, i bed and breakfast organizzati in forma imprenditoriale, le residenze della salute (beauty farm), ogni altra struttura turistico-ricettiva che presenti elementi ricollegabili a uno o più delle precedenti categorie (art. 9);
- strutture ricettive extralberghiere, cioè gli esercizi di affittacamere, le attività ricettive a conduzione familiare (bed and breakfast), le case per ferie, le unità abitative ammobiliate ad uso turistico, le strutture ricettive-residence, gli ostelli per la gioventù, le attività ricettive in esercizi di ristorazione, gli alloggi nell'ambito dell'attività agrituristica, attività ricettive in residenze rurali, le foresterie per turisti, i centri soggiorno studi, le residenze d'epoca extralberghiere, i rifugi escursionistici, i rifugi alpini, ogni altra struttura turistico-ricettiva che presenti elementi ricollegabili a uno o più delle precedenti categorie (art. 12);
- strutture ricettive all'aperto, cioè i villaggi turistici, i campeggi, i campeggi nell'ambito delle attività agrituristiche, i parchi di vacanza (art. 13);
- strutture ricettive di mero supporto, cioè le strutture ricettive allestite dagli enti locali per coadiuvare il campeggio itinerante, escursionistico e locale (art. 14).
Le imprese turistiche ricettive (ad eccezione delle strutture agrituristiche di cui alla Legge 20 febbraio 2006, n. 96) devono attenersi agli standard minimi qualitativi determinati con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato, previa consultazione delle associazioni di categoria e dei rappresentanti delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano (art. 10, comma 1). Peraltro, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano possono introdurre, ove ritenuto opportuno, livelli di standard migliorativi rispetto a quelli minimi definiti in ambito nazionale (art. 10, comma 2).
Agenzie di viaggio e turismo
Le agenzie di viaggio e turismo sono le imprese turistiche che esercitano congiuntamente o disgiuntamente attività di produzione, organizzazione e intermediazione di viaggi e soggiorni e ogni altra forma di prestazione turistica a servizio dei clienti, sia di accoglienza sia di assistenza, con o senza vendita diretta al pubblico, incluse le attività di assistenza e di accoglienza ai turisti, in conformità al Codice del Consumo (art. 18, comma 1, del Decreto Legislativo 23 maggio 2011, n. 79).
Inoltre, ai sensi del Codice del Turismo, sono considerate agenzie di viaggio le imprese esercenti in via principale l'organizzazione dell'attività di trasporto terrestre, marittimo, aereo, lacuale e fluviale quando assumono direttamente l'organizzazione di viaggi, crociere, gite ed escursioni comprendendo prestazioni e servizi aggiuntivi rispetto a quelli strettamente necessari al trasporto e quelle che esercitano attività locali e territoriali di noleggio (art. 18, comma 2).
Per lo svolgimento della loro attività, le agenzie di viaggio e turismo hanno l’obbligo di stipulare polizze assicurative a garanzia dell'esatto adempimento dei propri obblighi assunti verso i clienti con il contratto di viaggio, in relazione al costo complessivo dei servizi offerti (art. 19).
L'apertura, il trasferimento e le modifiche riguardanti l'operatività delle agenzie di viaggi e turismo, sono soggetti alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività “SCIA”, nel rispetto dei requisiti professionali, di onorabilità e finanziari previsti dalle leggi delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano (art. 21).
L'attività oggetto della SCIA (secondo i limiti e le condizioni di cui all’art. 19 della Legge 7 agosto 1990, n. 241) può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente.
Tuttavia, l'apertura di filiali, succursali e altri punti vendita di agenzie già legittimate a operare, non è soggetta alla presentazione della SCIA ma a comunicazione alla Provincia in cui sono ubicati e alla Provincia a cui è stata inviata la segnalazione di inizio attività.