Tematiche Organismi a tutela della donna

Gli organismi a tutela della parità di genere a livello internazionale e nazionale

Organismi a tutela della donna

A livello internazionale, diversi organismi si occupano di parità e di tutela dei diritti delle donne:

  • la Commissione per i Diritti della Donna e l’Eguaglianza di genere del Parlamento Europeo;
  • la Direzione generale Occupazione, Affari sociali e Inclusione dell’Unione Europea;
  • la Direzione Generale per i diritti Umani del Consiglio d’Europa;
  • la Commissione sulla Condizione della Donna;
  • UNIFEM (Fondo delle Nazioni Unite per le donne);
  • INSTRAW (United Nations International Research and Training Institute for the Advancement of Women).

A livello nazionale, il Codice delle Pari Opportunità, di cui al Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante le disposizioni per la promozione della parità di trattamento, è stato successivamente modificato dal Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 151, nonché dalla Legge 5 novembre 2021, n. 162, che ha semplificato il funzionamento dei diversi organismi, sia tramite il loro ridimensionamento, sia mediante la razionalizzazione delle relative procedure.

Il Comitato nazionale per l’attuazione dei principi di parità di trattamento ed uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici è istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e promuove, nell’ambito della competenza statale, la rimozione delle discriminazioni e di ogni altro ostacolo che limiti di fatto l’uguaglianza fra uomo e donna nell’accesso al lavoro, nella promozione e nella formazione professionale, nelle condizioni di lavoro compresa la retribuzione, nonché in relazione alle forme pensionistiche complementari (art. 8).

Il Comitato è composto da:

a) il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali o, per sua delega, un Sottosegretario di Stato, con funzioni di Presidente;

b) 6 componenti designati dalle confederazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

c) 6 componenti designati dalle confederazioni sindacali dei datori di lavoro dei diversi settori economici, comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

d) 2 componenti designati unitariamente dalle associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo più rappresentative sul piano nazionale;

e) 11 componenti designati dalle associazioni e dai movimenti femminili più rappresentativi sul piano nazionale operanti nel campo della parità e delle pari opportunità nel lavoro;

f) la Consigliera o il Consigliere nazionale di parità.

Quanto ai compiti, il Comitato: formula proposte sulle questioni generali relative all’attuazione degli obiettivi della parità e delle pari opportunità, nonché per lo sviluppo e il perfezionamento della legislazione vigente che direttamente incide sulle condizioni di lavoro delle donne; informa e sensibilizza l’opinione pubblica; formula, entro il mese di febbraio di ogni anno, gli indirizzi in materia di promozione delle pari opportunità per le iniziative del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali da programmare nell’anno finanziario successivo; collabora, su richiesta, alla stesura di codici di comportamento diretti a specificare le regole di condotta conformi alla parità e a individuare le manifestazioni anche indirette delle discriminazioni; verifica lo stato di applicazione della legislazione vigente in materia di parità; elabora iniziative per favorire il dialogo tra le parti sociali al fine di promuovere la parità di trattamento; propone soluzioni alle controversie collettive, anche indirizzando gli interessati all’adozione di azioni positive per la rimozione delle discriminazioni pregresse o di situazioni di squilibrio nella posizione di uomini e donne in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione e della promozione professionale, delle condizioni di lavoro e retributive; elabora iniziative per favorire il dialogo con le organizzazioni non governative; promuove una adeguata rappresentanza di donne negli organismi pubblici nazionali e locali competenti in materia di lavoro e formazione professionale; promuove la rimozione, anche attraverso azioni positive, degli ostacoli che limitano l’uguaglianza tra uomo e donna nella progressione professionale e di carriera, lo sviluppo di misure per il reinserimento della donna lavoratrice dopo la maternità, la più ampia diffusione del lavoro a tempo parziale e degli altri strumenti di flessibilità a livello aziendale che consentano una migliore conciliazione tra vita lavorativa e impegni familiari; svolge le attività di monitoraggio e controllo dei progetti già approvati, verificandone la corretta attuazione e l’esito finale (art. 10).

A livello nazionale, regionale, della città metropolitana e dell’ente di area vasta (di cui alla L. 7 aprile 2014, n. 56) sono nominati una consigliera o un consigliere di parità.

In particolare, la consigliera o il consigliere nazionale di parità sono nominati con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro per le Pari opportunità. Le consigliere e i consiglieri di parità regionali, delle città metropolitane e degli enti di area vasta sono nominati con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, su designazione delle Regioni, delle Città metropolitane e degli enti di area vasta e previo espletamento di una procedura di valutazione comparativa (art. 12).

La Consigliera o il Consigliere nazionale di parità, anche sulla base del rapporto al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministro per le Pari opportunità sulla propria attività e su quella svolta dalla Conferenza nazionale (di cui all’art. 15, comma 7), nonché delle indicazioni fornite dal  Comitato nazionale, presenta al Parlamento, ogni due anni, una relazione contenente i risultati del monitoraggio sull’applicazione della legislazione in materia di parità e pari opportunità nel lavoro e sulla valutazione degli effetti delle disposizioni del presente decreto (art. 20).

Nel pubblico impiego, il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (art. 57), come modificato dalla Legge 4 novembre 2010, n. 183, ha previsto la costituzione dei Comitati unici di garanzia per le pari opportunità i quali hanno delle funzioni propositive, consultive e di verifica. La loro finalità è quella di ottimizzare la produttività del lavoro pubblico e l’efficienza delle prestazioni, grazie alla creazione di un ambiente di lavoro privo di qualsiasi tipo di discriminazione e di violenza morale o psichica. La composizione dei Comitati Unici di Garanzia è paritetica, essendo formati da un membro designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali, maggiormente rappresentative a livello di amministrazione, e da un pari numero di rappresentanti dell’amministrazione, in modo da assicurare la presenza paritaria di entrambi i generi.

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