Focus On Apprendistato di alta formazione e ricerca
Apprendistato di alta formazione e ricerca
La finalità di questa tipologia di contratto di apprendistato è il conseguimento di un titolo di studio universitario e di alta formazione, compresi il dottorato di ricerca, i diplomi rilasciati dagli istituti tecnici superiori (ITS), nonché il praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche. Possono essere assunti, in tutti i settori di attività, i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni.
Il datore di lavoro che intende stipulare un contratto di apprendistato di tale tipologia è tenuto alla sottoscrizione di un protocollo con l'istituzione formativa presso la quale lo studente è iscritto, secondo lo schema definito nel Decreto Interministeriale del 12 ottobre 2015.
Il protocollo stabilisce, inoltre, la durata e le modalità, anche temporali, della formazione a carico del datore di lavoro e il numero dei crediti formativi riconoscibili a ciascuno studente per la formazione aziendale.
Il Decreto Interministeriale del 12 ottobre 2015, definendo gli standard formativi che costituiscono i livelli essenziali delle prestazioni, stabilisce una durata minima pari a sei mesi, mentre quella massima viene così declinata:
- per l’apprendistato di alta formazione è pari alla durata ordinamentale dei relativi percorsi;
- per l’apprendistato per attività di ricerca non può essere superiore a tre anni, salva la facoltà delle regioni e delle province autonome di prevedere ipotesi di proroga del contratto fino ad un anno in presenza di particolari esigenze legate al progetto di ricerca;
- per l’apprendistato, per il praticantato, per l'accesso alle professioni ordinistiche è definita in rapporto al conseguimento dell'attestato di compiuta pratica per l'ammissione all'esame di Stato.
In mancanza di regolamentazione adottata dalle Regioni o Province Autonome, si applicheranno in via diretta le disposizioni contenute nel Decreto Interministeriale del 12 ottobre 2015.
Le disposizioni introdotte dal D.Lgs. n. 185/2016 consentono alle Regioni e alle Province Autonome di regolamentare l’attivazione di questi percorsi formativi dopo aver sentito le associazioni territoriali dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative, le Università e gli altri Istituti di formazione e ricerca, senza la necessità di dover raggiungere un accordo con le stesse.
Sono fatte salve le convenzioni stipulate dai datori di lavoro e dalle loro associazioni con le università, gli ITS e le altre istituzioni formative e di ricerca.