Focus On Apprendistato professionalizzante

L’apprendistato professionalizzante consente il conseguimento di una qualifica professionale ai fini contrattuali

Apprendistato professionalizzante

L’apprendistato professionalizzante è finalizzato al conseguimento di una qualifica professionale ai fini contrattuali. Possono essere assunti, in tutti i settori di attività, pubblici e privati, i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni. Per chi è in possesso di una qualifica professionale, il contratto può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età. 

L’apprendistato professionalizzante può essere, inoltre, stipulato per le medesime finalità con soggetti percettori di strumenti di sostegno al reddito legati alla disoccupazione (compresi i lavoratori in mobilità), senza vincoli anagrafici.

Entro 45 giorni dalla comunicazione dell’instaurazione del rapporto, la Regione provvede a comunicare al datore di lavoro le modalità di svolgimento dell’offerta formativa pubblica relativa alla formazione trasversale e di base, anche con riferimento alle sedi e al calendario delle attività previste, avvalendosi anche delle imprese e delle loro associazioni. Alla formazione per l’acquisizione di competenze di base e trasversali, che tiene conto dell’età, del titolo di studio e delle competenze dell’apprendista e che viene svolta per un monte ore complessivo di 120 ore di formazione per la durata del triennio, si affianca la formazione per l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche, in funzione del profilo professionale stabilito e secondo quanto previsto dagli accordi interconfederali e dai contratti collettivi.

Le Regioni e le associazioni di categoria dei datori di lavoro possono definire, nell'ambito della bilateralità, le modalità per il riconoscimento della qualifica di maestro artigiano o di mestiere. 

La durata del contratto non può superare i tre anni, ovvero, i cinque per il settore dell’artigianato. Il contratto di apprendistato per la qualifica, una volta conseguito il titolo, può essere trasformato in contratto di apprendistato professionalizzante. In questo caso, la durata massima complessiva dei due periodi di apprendistato non potrà eccedere quella individuata dalla contrattazione collettiva. Nel caso si intendesse risolvere il contratto di lavoro al termine del periodo formativo, si applica la disciplina dei licenziamenti individuali.

Di recente, è stato chiarito che la formazione obbligatoria è sospesa durante il periodo di cassa integrazione a zero ore e che, alla ripresa dell'attività lavorativa a seguito di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro, il periodo di apprendistato viene prorogato in misura equivalente all'ammontare delle ore di integrazione salariale fruite. La formazione in modalità e-learning o FAD è infatti consentita solo in caso di riduzione delle attività lavorative. È quanto emerge dalla Nota dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 527 del 29 luglio 2020 prendendo le mosse dall’art. 2, comma 1 e 4, del D.Lgs. n. 148/2015, a mente del quale i lavoratori in apprendistato professionalizzante rientrano tra i destinatari degli ammortizzatori sociali.

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