Focus On Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale

Questa tipologia di contratto è rivolta a tutti i giovani tra i 15 e i 25 anni in tutti i settori di attività

Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale

Possono essere assunti con contratto di apprendistato per l’ottenimento di qualifica e diploma professionale, diploma di istruzione secondaria superiore e specializzazione professionale, i soggetti di età compresa tra i 15 e i 25 anni in tutti i settori di attività. La regolamentazione dei profili formativi di questa tipologia di apprendistato è rimessa alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano.

Questa tipologia di apprendistato si rivolge anche ai giovani che non hanno assolto l’obbligo scolastico e che potranno così ottenere il diploma di istruzione secondaria superiore, nonché agli iscritti a partire dal secondo anno degli istituti tecnici e professionali di istruzione secondaria superiore. I datori di lavoro potranno prorogare fino ad un anno il contratto di apprendistato dei giovani qualificati e diplomati, per il consolidamento e l'acquisizione di ulteriori competenze tecnico-professionali e specialistiche, valide anche ai fini dell'acquisizione del certificato di specializzazione tecnica superiore o del diploma di maturità professionale all'esito del corso annuale integrativo di cui all'art. 15, comma 6, del D. Lgs. n. 226/2006.

Il D.Lgs. n. 185/2016 ha introdotto la possibilità per il datore di lavoro di prorogare la durata di un anno, solo per i contratti già in essere alla data di entrata in vigore (8 ottobre 2016) del suddetto decreto, nel caso in cui alla scadenza l’apprendista non abbia conseguito il diploma o la qualifica.

Il datore di lavoro che intende stipulare il contratto di apprendistato sottoscrive un protocollo con l'istituzione formativa presso la quale lo studente è iscritto, secondo lo schema definito nel Decreto Interministeriale del 12 ottobre 2015.

Sotto l’aspetto retributivo, il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo per le ore di formazione svolte nell’istituzione formativa, mentre per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10 per cento di quella spettante (Risposta a interpello n. 22/2016).

La durata del periodo formativo varia in relazione alla qualifica o al diploma da conseguire, in ogni caso, non può essere inferiore ai sei mesi. Il Decreto Interministeriale del 12 ottobre 2015 che definisce gli standard formativi che costituiscono i livelli essenziali delle prestazioni, stabilisce che la durata massima sia così articolata:

  • 3 anni per il conseguimento della qualifica di istruzione e formazione professionale;
  • 4 anni per il conseguimento del diploma di istruzione e formazione professionale;
  • 4 anni per il conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore;
  • 2 anni per la frequenza del corso annuale integrativo per l'ammissione all'esame di Stato di cui all'art. 15, comma 6, del D.Lgs. n. 226/2005;
  • 1 anno per il conseguimento del diploma di istruzione e formazione professionale per coloro che sono in possesso della qualifica di istruzione e formazione professionale nell'ambito dell'indirizzo professionale corrispondente;
  • 1 anno per il conseguimento del certificato di specializzazione tecnica superiore.

I periodi di formazione interna ed esterna sono articolati anche secondo le esigenze formative e professionali dell'impresa e le competenze tecniche e professionali correlate agli apprendimenti. Le rispettive percentuali rispetto al monte ore di formazione complessivo sono stabilite nel Decreto Interministeriale del 12 ottobre 2015.

È prevista, infine, la possibilità per la contrattazione collettiva di prevedere la stipula di contratti di apprendistato anche a tempo determinato per le attività stagionali, a patto che le Regioni e le Province Autonome abbiano attivato un sistema di alternanza scuola-lavoro (PCTO).

In mancanza di regolamentazione da parte di Regioni o Province Autonome, si applicheranno direttamente le disposizioni contenute nel Decreto Interministeriale del 12 ottobre 2015.

Da ultimo, con la Circolare n. 12 del 6 giugno 2022 (e relativi Allegati: Schema di protocollo tra datore di lavoro e istituzione formativa; Schema di Piano formativo individuale; Schema di dossier individuale), il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito chiarimenti interpretativi sulla normativa vigente al fine di favorire l’applicazione uniforme su tutto il territorio nazionale del contratto di apprendistato di primo livello, di cui all’art. 43 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 e del Decreto Interministeriale 12 ottobre 2015, lasciando inalterata la facoltà per le Regioni e le Province Autonome di fissare ulteriori requisiti in materia per gli aspetti regolatori di propria competenza.

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