Focus On Lavoro autonomo

Disciplina delle prestazioni aventi ad oggetto un’opera o un servizio nei confronti di un committente, dietro corrispettivo e senza vincolo di subordinazione

Lavoro autonomo

Con l’espressione lavoro autonomo, si intendono quelle prestazioni che si concretizzano nel compimento di un’opera o un servizio nei confronti di un committente, dietro corrispettivo e senza vincolo di subordinazione (ad esempio, artigiani, professionisti, consulenti, agenti e rappresentanti di commercio).

L’attuale disciplina è contenuta nella Legge 22 maggio 2017, n. 81, che è intervenuta delineando un quadro definito di tutele e diritti relativi ai rapporti di lavoro autonomo di cui al Titolo III del Codice Civile (articoli 2222-2238), con espressa esclusione degli imprenditori e piccoli imprenditori (art. 2083 Codice Civile).

La Legge n. 81/2017 prevede la forma scritta del contratto e disciplina le condotte abusive del committente che rendono inefficaci determinate clausole (art. 3).

In particolare, sono considerate clausole abusive e, quindi, prive di efficacia:

  • quelle che attribuiscono al committente la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto;
  • quelle che consentono al committente di recedere dal contratto senza congruo preavviso nel caso di contratto avente ad oggetto una prestazione continuativa;
  • quelle mediante le quali le parti concordano termini di pagamento superiori a 60 giorni dalla data del ricevimento da parte del committente della fattura o della richiesta di pagamento.

Parimenti, è ritenuto abusivo il rifiuto da parte del committente di stipulare il contratto in forma scritta.

Al verificarsi di tali condotte o in presenza delle clausole abusive, il lavoratore autonomo ha diritto al risarcimento dei danni, anche promuovendo un tentativo di conciliazione per il tramite degli organismi abilitati.

Va evidenziata, inoltre, l’estensione ai rapporti di lavoro autonomo:

  • del principio del divieto dell’abuso di dipendenza economica (art. 9, Legge 18 giugno 1998, n. 192) da parte del committente, al fine di contrastare uno squilibrio dei diritti e degli obblighi tra le parti del rapporto;
  • delle norme volte al contrasto dei ritardi nel pagamento nelle transazioni commerciali (Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231) che, infatti, trovano applicazione in quanto compatibili anche ai rapporti tra lavoratori autonomi e imprese, tra lavoratori autonomi e pubbliche amministrazioni, nonché tra gli stessi lavoratori autonomi (art. 2).

Quanto agli apporti originali e alle invenzioni del lavoratore autonomo, si ne prevede che quest’ultimo abbia il diritto di utilizzazione economica, salvo il caso in cui l’attività inventiva sia prevista come oggetto del contratto di lavoro e a tale scopo compensata (art. 4).

Nell’ottica di favorire i processi di conciliazione tra i tempi di vita e di lavoro, i genitori lavoratori autonomi, anche adottivi o affidatari, hanno diritto ad un trattamento economico per congedo parentale di 3 mesi ciascuno entro i primi 12 anni di vita del bambino. Inoltre, entro lo stesso termine, i genitori hanno diritto, in alternativa tra loro, a beneficiare di ulteriori 3 mesi di congedo. I trattamenti economici per congedo parentale non possono complessivamente superare tra  entrambi i genitori il limite complessivo di 9 mesi (art. 8, comma 4, L. n. 81/2017, come modificato dal D.Lgs. 30 giugno 2022, n. 105). Per ulteriori informazioni in tema di tutela della genitorialità sul lavoro è possibile consultare la pagina dedicata.

Con la Legge 22 maggio 2017, n. 81, la DIS-COLL (Indennità di disoccupazione mensile di cui all’art. 15 del Decreto Legislativo 4 marzo 2015, n. 22, come da ultimo modificato dalla Legge di Bilancio 2022, art. 1, comma 223) è divenuta una misura strutturale. Si tratta di una prestazione erogata dall’INPS a sostegno dei collaboratori coordinati e continuativi, degli assegnisti di ricerca e dottorandi di ricerca con borsa di studio – iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, non pensionati e privi di partita IVA – che hanno perduto involontariamente la propria occupazione (art. 7).

Dal punto di vista delle politiche attive, è prevista la costituzione di uno sportello unico per il lavoro autonomo presso i centri per l’impiego e gli operatori accreditati all’intermediazione, che rendono disponibili informazioni sulle opportunità di lavoro nel settore privato e pubblico, nonché sulle agevolazioni di livello nazionale o locale (art 10).

La Legge di Bilancio 2021 (art. 1, commi 386- 401) ha istituito in via sperimentale, per il triennio 2021-2023, l’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), erogata dall’INPS, in favore dei soggetti iscritti alla Gestione separata che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo.

Si segnala, infine, che il Decreto Legge 21 ottobre 2021, n. 146 (art. 13), convertito con modificazioni in Legge 17 dicembre 2021, n. 215, ha introdotto la comunicazione obbligatoria dei rapporti di lavoro autonomo occasionale. Per accedere all’applicativo informatico dedicato alla comunicazione dei rapporti di lavoro autonomo occasionale, vai su Servizi Lavoro.

 

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