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NASpI
La NASpI (Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego, in sostituzione di ASpI e mini-ASpI) è stata introdotta dal Decreto Legislativo 4 marzo 2015, n. 22, come modificato dalla Legge di Bilancio 2022 (Legge 30 dicembre 2021, n. 234, art. 1, commi 221-222), con la funzione di fornire sostegno al reddito dei lavoratori subordinati che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione (art. 1).
È una prestazione erogata dall’INPS, Ente destinatario delle domande e titolare del procedimento diretto a valutare i presupposti di erogabilità. Nel tempo sono stati adottati numerosi provvedimenti recanti chiarimenti sulle modalità di accesso e su specifici profili relativi all’indennità: la circolare INPS n. 94/2015, la circolare INPS n. 174/2017, circolare INPS n. 177/2017, il messaggio INPS n. 1162/2018 e la circolare INPS n. 88/2019.
I destinatari della NASpI sono i lavoratori dipendenti (art. 2), ad eccezione dei dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni (art. 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165) e degli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato (a cui si applicano, invece, le norme di cui all’art. 7, comma 1, del D.L. 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni in L. legge 20 maggio 1988, n. 160, all’art. 25 della L. 8 agosto 1972, n. 457, all’art. 7 della L. 16 febbraio 1977, n. 37, e all’art. 1 della L. 24 dicembre 2007, n. 247). A seguito delle modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2022, si è ampliata la platea dei destinatari che, infatti, include – a decorrere dal 1° gennaio 2022 – anche gli operai agricoli a tempo indeterminato delle cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci (di cui alla Legge 15 giugno 1984, n. 240). In proposito, è possibile consultare la circolare INPS n. 2 del 4 gennaio 2022.
Sono, inoltre, beneficiari dell’indennità anche gli apprendisti, i soci lavoratori di cooperativa con rapporto di lavoro subordinato, il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato, nonché i dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni.
L’indennità è riconosciuta a coloro che abbiano perso involontariamente la propria occupazione a fronte del ricorrere dei seguenti requisiti (art. 3):
- lo stato di disoccupazione (ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera c, del D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 181);
- almeno 13 settimane di contribuzione, nei 4 anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione.
Si segnala che il requisito delle 30 giornate di lavoro effettivo (di cui all’art. 3, comma 1, lettera c) non trova più applicazione con riferimento agli eventi di disoccupazione successivi al 1° gennaio 2022 (art. 3, comma 1 bis).
Quanto alla misura dell’indennità, dal 1° gennaio 2022, la NASpI si riduce del 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del 6° mese di fruizione; peraltro, tale riduzione decorre dal primo giorno dell’8° mese di fruizione per coloro che abbiano compiuto il 55° anno di età alla data di presentazione della domanda (art. 4, comma 3).
La domanda di NASpI può essere presentata, non solo nelle ipotesi di licenziamento, ma anche dai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa e nei casi di risoluzione consensuale del contratto di lavoro intervenuta nell’ambito della procedura obbligatoria di conciliazione nei casi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo (art. 7, L. 15 luglio 1966, n. 604) (art. 3, comma 2).
Sul punto, si segnala che con l’Interpello del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 13/2015, nonché con la circolare INPS n. 142/2015 è stata confermata la possibilità di accedere al beneficio anche nei casi di licenziamento con accettazione dell’offerta conciliativa disciplinata dall’art. 6 del D.Lgs. 23/2015 e di licenziamento intimato per motivi disciplinari.
In merito alla durata, la NASpI è corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni. Inoltre, ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi contributivi che abbiano già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione (art. 5).
La domanda deve essere presentata all’INPS in via telematica, entro il termine di decadenza di 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro e la prestazione spetta a decorrere dall’8° giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro o, qualora la domanda sia presentata successivamente a tale data, dal 1° giorno successivo alla data di presentazione della domanda (art. 6).
L’erogazione della NASpI è, comunque, subordinata alla regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa nonché ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Servizi competenti (art. 7)
L’attuale normativa, nel disciplinare le condizioni ed i presupposti della NASpI, contempla anche un incentivo all’autoimprenditorialità, prevedendo che il lavoratore avente diritto alla prestazione può richiedere la liquidazione anticipata, in un’unica soluzione, dell’importo complessivo del trattamento a titolo di incentivo all’avvio un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o, ancora, per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio (art. 8).
Il Decreto Legislativo n. 22/2015 regola, altresì, le ipotesi di compatibilità della prestazione con il rapporto di lavoro subordinato (art. 9) oppure con lo svolgimento di lavoro autonomo o di impresa individuale (art. 10).
In particolare, con riferimento alla compatibilità con il lavoro subordinato, la normativa dispone che:
- il lavoratore che, durante il periodo di percezione della NASpI, instauri un rapporto di lavoro subordinato, il cui reddito annuale sia superiore al reddito minimo escluso da imposizione fiscale, decade dalla prestazione, ad eccezione del caso in cui la durata del rapporto di lavoro non sia superiore a 6 mesi. In tale ipotesi, la prestazione è sospesa d’ufficio per la durata del rapporto di lavoro (art. 9, comma 1);
- il lavoratore che, durante il periodo in cui percepisce la NASpI, instauri un rapporto di lavoro subordinato, il cui reddito annuale sia inferiore al reddito minimo escluso da imposizione, conserva il diritto alla prestazione, ridotta di un importo pari all’80% del reddito previsto, a condizione che comunichi all’INPS - entro 30 giorni dall’inizio dell’attività - il reddito annuo previsto e che il datore di lavoro o l’utilizzatore (in caso di somministrazione) siano diversi dal datore di lavoro o dall’utilizzatore per i quali il lavoratore prestava la sua attività quando è cessato il rapporto di lavoro che ha determinato il diritto alla NASpI e non presentino rispetto ad essi rapporti di collegamento o di controllo, oppure assetti proprietari sostanzialmente coincidenti (art. 9, comma 2);
- il lavoratore titolare di due o più rapporti di lavoro subordinato part-time che cessi da uno di tali rapporti a seguito di licenziamento, dimissioni per giusta causa o di risoluzione consensuale, e il cui reddito corrisponda a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’art. 13 del Testo Unico delle imposte sui redditi (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), ha diritto - ricorrendo tutti gli altri requisiti - a percepire la NASpI, ridotta di un importo pari all’80% del reddito previsto, a condizione che comunichi all’INPS entro 30 giorni dalla domanda di prestazione il reddito annuo previsto (art. 9, comma 3).
Per quanto riguarda, invece, la compatibilità della indennità di disoccupazione con lo svolgimento di attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale, si prevede che (art. 10): il lavoratore che, durante il periodo in cui percepisce la NASpI, intraprenda un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, dalla quale ricavi un reddito che corrisponde a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’art. 13 del Testo Unico delle imposte sui redditi (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), deve informare l’INPS entro 1 mese dall’inizio dell’attività, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne. In tale ipotesi, la NASpI è ridotta di un importo pari all’80% del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell’attività e la data in cui termina il periodo di fruizione dell’indennità o, se antecedente, la fine dell’anno.
Da ultimo, si evidenzia che il lavoratore decade dalla fruizione della NASpI nei seguenti casi (art. 11):
- perdita dello stato di disoccupazione;
- inizio di un’attività lavorativa subordinata senza provvedere alle comunicazioni di cui all’art. 9, commi 2 e 3;
- inizio di un’attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale senza provvedere alla comunicazione di cui all’art. 10, comma 1;
- raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
- acquisizione del diritto all’assegno ordinario di invalidità, salvo il diritto del lavoratore di optare per la NASpI.
Per tutte le informazioni sulle modalità di accesso alla prestazione vai al portale dedicato www.inps.it.