Focus On Cassa integrazioni guadagni straordinaria

CIGS: indennità erogata dall’INPS per integrare la retribuzione di lavoratori di aziende che devono affrontare situazioni di crisi e riorganizzazione

Cassa integrazioni guadagni straordinaria

AVVISI

L’art. 3 del Decreto-legge n. 75 del 22 giugno 2023 (convertito in Legge n. 112/2023) ha attribuito al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali le funzioni  svolte dall'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL) che, quindi, a decorrere dal 1° marzo 2024, data di entrata in vigore del DPCM n. 230/2023, è stata soppressa. Le funzioni di ANPAL sono in corso di riorganizzazione nelle more dell'adozione del Decreto Ministeriale di individuazione delle singole unità organizzative delle Direzioni generali.
 

Si segnala che, per fronteggiare i processi di riorganizzazione e le situazioni di particolare difficoltà economica nel biennio 2022-2023, ai datori di lavoro che rientrano nel campo di applicazione della CIGS che non possono più ricorrere ai trattamenti straordinari di integrazione salariale, è riconosciuto, in deroga, un trattamento straordinario di integrazione salariale per un massimo di 52 settimane fruibili fino al 31 dicembre 2023 (art. 44, comma 11 ter, Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 148).

 

 

La Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS) è un’indennità erogata dall’INPS per integrare la retribuzione di lavoratori di aziende che devono affrontare situazioni di riorganizzazione aziendale, anche per realizzare processi di transizione (individuati con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali), crisi aziendale o contratti di solidarietà (art. 21). 

Con la Legge di Bilancio 2022 (Legge 30 dicembre 2021, n. 234, art. 1, commi 191-216) è stata emanata la Riforma degli Ammortizzatori sociali, che ha modificato la disciplina contenuta nel Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 148. Sono seguiti interventi in modifica del citato Decreto Legislativo anche a seguito dell’adozione del Decreto Sostegni ter (D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, art. 23, convertito con modificazioni in Legge 28 marzo 2022, n. 25) e del Decreto Legge 21 marzo 2022, n. 21 (convertito con modificazioni in Legge 20 maggio 2022, n. 51, art. 12 ter).

Attualmente, possono beneficiare della CIGS i lavoratori con contratto di lavoro subordinato, compresi gli apprendisti e i lavoratori a domicilio, con esclusione dei dirigenti, che abbiano maturato un’anzianità lavorativa effettiva di 30 giorni alla data di presentazione della domanda (art. 1, Decreto Legislativo n. 148/2015).

La CIGS spetta ai lavoratori dipendenti:

  • dalle imprese di seguito elencate che abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti, inclusi apprendisti e dirigenti, nel semestre precedente la presentazione della domanda (art. 20, comma 1):
  1. imprese industriali, comprese quelle edili e affini;
  2. imprese artigiane che procedono alla sospensione dei lavoratori in conseguenza di sospensioni o riduzioni dell’attività dell’impresa che esercita l’influsso gestionale prevalente;
  3. imprese appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione, che subiscono una riduzione di attività in dipendenza di situazioni di difficoltà dell’azienda appaltante, che abbiano comportato per quest’ultima il ricorso al trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale;
  4. imprese appaltatrici di servizi di pulizia, anche se costituite in forma di cooperativa, che subiscono una riduzione di attività in conseguenza della riduzione delle attività dell’azienda appaltante, che abbia comportato per quest’ultima il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale;
  5. imprese dei settori ausiliari del servizio ferroviario, ovvero del comparto della produzione e della manutenzione del materiale rotabile;
  6. imprese cooperative di trasformazione di prodotti agricoli e loro consorzi;
  7. imprese di vigilanza;
  • dalle imprese di seguito elencate che abbiano occupato mediamente più di 50 dipendenti (art. 20, comma 2):
  1. imprese esercenti attività commerciali, comprese quelle della logistica;
  2. agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici;
  • dalle categorie di datori di lavoro di seguito elencate, a prescindere dal numero dei dipendenti occupati (art. 20, comma 3):
  1. imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e società da queste derivate, nonché imprese del sistema aeroportuale;
  2. partiti e movimenti politici e loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali, nei limiti di spesa definiti annualmente.

Peraltro, dal 1° gennaio 2022, i trattamenti di integrazione salariale straordinari sono riconosciuti anche ai datori di lavoro con più di 15 dipendenti che non accedono ai Fondi di solidarietà bilaterali, alternativi e al fondo territoriale intersettoriale delle Province Autonome di Trento e di Bolzano (art. 20, comma 3 bis).

Con riferimento alla causale del contratto di solidarietà, la Riforma ne ha rafforzato la portata, intervenendo sulla percentuale di riduzione della media oraria. Si tratta di contratti collettivi aziendali sottoscritti tra il datore di lavoro e le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nell’ambito dei quali viene stabilita una riduzione dell’orario di lavoro al fine di evitare, in tutto o in parte, la riduzione o la dichiarazione di esubero del personale, anche attraverso un impiego più razionale dei lavoratori (art. 21, comma 5).

In merito all’importo, l’integrazione salariale è dovuta nella misura dell’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata ai lavoratori interessati per le ore di lavoro non prestate comprese tra le zero ore e il limite orario contrattuale (art. 3). Di norma l’integrazione salariale è anticipata dal datore di lavoro; tuttavia, l’INPS provvede a versare l’integrazione direttamente ai lavoratori beneficiari secondo quanto indicato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nel caso in cui l’impresa versi in comprovate difficoltà di ordine finanziario accertate dal servizio ispettivo dell’ITL.

Per quanto riguarda la durata massima delle singole causali (art. 21), la disciplina prevede che:

  • per la causale di riorganizzazione aziendale, è prevista una durata massima di 24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile (art. 22, comma 1);
  • per la causale di crisi aziendale è prevista una durata massima di 12 mesi, anche continuativi. Una nuova autorizzazione non può essere concessa prima che sia decorso un periodo pari a due terzi di quello relativo alla precedente autorizzazione (art. 22, comma 2);
  • per la causale dei contratti di solidarietà è prevista una durata massima di 24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile e, alle condizioni del comma 5, la durata massima può raggiungere i 36 mesi (art. 22, comma 3 e 5).

La durata massima complessiva tra i diversi trattamenti (CIGO+CIGS): è pari a 24 mesi in un quinquennio mobile per la generalità dei casi; è pari a 30 mesi in un quinquennio mobile per le imprese industriali e artigiane dell’edilizia e affini, per le imprese industriali esercenti attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo, per le imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei;  per la causale del contratto di solidarietà, la durata viene computata nella misura della metà per la parte non eccedente i 24 mesi e per intero per la parte eccedente e, a tali condizioni, può raggiungere i 36 mesi anche continuativi nel quinquennio mobile (articoli 4 e 22, commi 5 e 6).

E’ poi possibile fruire di un ulteriore intervento di CIGS nei casi di crisi o di riorganizzazione complessa, previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (art. 22 bis); misura prorogata dalla Riforma fino al 2024.

Queste le principali caratteristiche dell’intervento:

  • di massimo 12 mesi, qualora il programma di riorganizzazione aziendale sia caratterizzato da investimenti complessi non attuabili nel limite temporale di durata di ventiquattro mesi, ovvero qualora il programma di riorganizzazione aziendale presenti piani di recupero occupazionale per la ricollocazione delle risorse umane e azioni di riqualificazione non attuabili nel medesimo limite temporale;
  • la proroga dell’intervento di integrazione salariale straordinaria, sino al limite massimo di 6 mesi, qualora il piano di risanamento (di cui all’art. 21, comma 3), presenti interventi correttivi complessi volti a garantire la continuazione dell’attività aziendale e la salvaguardia occupazionale, non attuabili nel limite temporale di durata di 12 mesi (di cui all’art. 22, comma 2);
  • di ulteriori 12 mesi, per la causale contratto di solidarietà, qualora permanga, in tutto o in parte, l’esubero di personale già dichiarato nell’accordo (art. 22 bis, D.Lgs. n. 148/2015).

Competente ad esaminare le istanze è la “Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali” del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Inoltre, al fine di limitare il ricorso al licenziamento all’esito della CIGS, nei casi di riorganizzazione o crisi aziendale per i quali non sia espressamente previsto il completo recupero occupazionale, la procedura di consultazione sindacale (art. 24), può concludersi con un accordo di ricollocazione, cioè un piano di ricollocazione che indichi gli ambiti aziendali e i profili professionali a rischio di esubero (art. 24 bis). Per maggiori dettagli sull’assegno di ricollocazione, si veda il paragrafo dedicato agli “Incentivi”.

Si segnala anche l’introduzione dell’accordo di transizione occupazionale (art. 22 ter) secondo il quale i datori di lavoro con più di 15 dipendenti, all’esito del trattamento di CIGS per crisi o riorganizzazione aziendale, possono richiedere – in deroga al limite di durata complessiva degli ammortizzatori in un quinquennio mobile – un ulteriore periodo trattamento straordinario per un massimo di 12 mesi (non ulteriormente prorogabili) per il recupero occupazionale dei lavoratori a rischio di esubero. In particolare, in sede di consultazione sindacale, il datore deve definire con accordo sindacale le azioni per la rioccupazione e l’autoimpiego dei lavoratori, quali formazione e riqualificazione professionale, anche ricorrendo a fondi interprofessionali. Peraltro, i lavoratori interessati dall’accordo di transizione occupazionale possono accedere al programma GOL (Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori). Per maggiori informazioni sul programma GOL vai sul portale dell’ANPAL.

Infine, la Riforma è intervenuta sulla contribuzione ordinaria (art. 23). Infatti, dal 1° gennaio 2022, a carico dei datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione della CIGS è stabilito un contributo nella misura dello 0,90% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori, di cui 0,60% a carico dell’impresa e 0,30% a carico del lavoratore.

Con riguardo alle novità introdotte dalla Riforma degli Ammortizzatori sociali, di cui alla Legge di Bilancio 2022, Decreto Sostegni ter e Decreto Legge 21 marzo 2022, n. 21, è possibile consultare: la Circolare MLPS n. 1 del 3 gennaio 2022 recante le “Prime linee di indirizzo in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro”; la Circolare MLPS n. 6 del 18 marzo 2022 relativa agli interventi normativi apportati dal Decreto Sostegni Ter; la Circolare MLPS n. 3 del 16 febbraio 2022, avente ad oggetto il Fondo di integrazione salariale, informazione e consultazione sindacale (art. 14, D.Lgs. n. 148/2015), pagamento diretto (art. 7, D.Lgs. n. 148/2015) e causali di accesso; la Circolare INPS n. 18 del 1° febbraio 2022, che illustra le novità introdotte in tema di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro dalla Legge di Bilancio 2022 e dal Decreto Sostegni ter.

In merito alle previsioni di settore contenute nella Legge di Bilancio 2023 (Legge 29 dicembre 2022, n. 197) e nel Decreto Milleproroghe (Decreto Legge 29 dicembre 2022, n. 198), è possibile consultare la Circolare INPS n. 4 del 16 gennaio 2023 avente ad oggetto la sintesi delle principali disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro e di sostegno al reddito e alle famiglie per l’anno 2023.

 

Incentivi

Al fine di incentivare l’assunzione dei lavoratori percettori di CIGS, si sono succedute nel tempo diverse tipologie di agevolazioni in favore dei datori di lavoro, attualmente disciplinate come segue.

Per i datori di lavoro che assumono lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinaria sono previste agevolazioni dal Decreto Legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni in Legge 19 luglio 1993, n. 236 (art. 4, comma 3).

In particolare, in caso di assunzione con contratto a tempo pieno ed indeterminato di lavoratori in CIGS da almeno 3 mesi, anche non continuativi, dipendenti da imprese beneficiarie dell’intervento di integrazione salariale da almeno 6 mesi, il datore di lavoro ha diritto ad una riduzione dell'aliquota contributiva pari a quella prevista per gli apprendisti (10%), per un periodo di 12 mesi. Resta ferma la contribuzione a carico del lavoratore nelle misure previste per la generalità dei lavoratori.

I datori di lavoro, incluse le società cooperative, che possono accedere alla agevolazione sono quelli che: non hanno nell’azienda sospensioni dal lavoro in atto oppure non hanno proceduto alla riduzione del personale nei 12 mesi precedenti, salvo che l'assunzione avvenga ai fini di acquisire professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori interessati dalle predette riduzioni o sospensioni di personale.

Inoltre, attualmente, il Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 148 (art. 24 bis) prevede che i lavoratori in cassa integrazione salariale straordinaria possono accedere ad un servizio di assistenza intensiva alla ricerca del lavoro, mediante l’accordo (assegno) di ricollocazione. Il servizio ha una durata corrispondente a quella del trattamento straordinario di integrazione salariale e, comunque, non inferiore a 6 mesi. È, peraltro, prorogabile di ulteriori 12 mesi nel caso non sia stato utilizzato, entro il termine del trattamento straordinario di integrazione salariale, l'intero ammontare dell'assegno.

I datori di lavoro che assumono i lavoratori beneficiari dell’assegno di ricollocazione hanno diritto a un esonero contributivo.

Nello specifico, al datore di lavoro viene, infatti, riconosciuto l'esonero dal versamento del 50% dei complessivi contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di importo pari a 4.030 euro su base annua, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT.

L'esonero contributivo ha una durata non superiore a:

  • 18 mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato;
  • 12 mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo determinato. In caso di trasformazione in contratto a tempo indeterminato, il beneficio contributivo spetta per ulteriori 6 mesi.

Infine, il lavoratore che, nel periodo in cui fruisce del servizio di assistenza intensiva, accetta l'offerta di un contratto di lavoro con altro datore - la cui impresa non presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa che ha chiesto la CIGS - beneficia dell'esenzione dal reddito imponibile ai fini IRPEF delle somme percepite in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro, entro il limite massimo di 9 mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR. Il lavoratore ha, altresì, diritto alla corresponsione di un contributo mensile pari al 50% del trattamento straordinario di integrazione salariale che gli sarebbe stato altrimenti corrisposto.

Si segnala la Circolare INPS n. 77 del 27 giugno 2020 esplicativa dei presupposti per accesso all’esonero contributivo per le assunzioni di titolari dell’assegno di ricollocazione.

 

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